ART.1 - COSTITUZIONE |
E’ costituita una Associazione Professionale con la denominazione di SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN MEDICINA DI FAMIGLIA di seguito denominata Scuola. |
ART.2 - DEFINIZIONE E DURATA |
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2100, salvo chiusura anticipata nei modi stabiliti dall'art 25 |
ART.3 - FINALITÀ E SCOPI |
Allo scopo di soddisfare le indicazioni contenute nello statuto della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale all'art. 2 del Titolo I : Principi.
La Scuola può realizzare i fini sopraindicati sia operando direttamente, sia in regime di convenzione con Associazioni od Enti che perseguano fini istituzionali analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi. |
ART. 4 - SEDE |
La Scuola ha sede in Milano in Via Teodosio 33. Ogni eventuale cambio di sede, è deliberato dal Consiglio Direttivo all’unanimità. Lo stesso ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie. |
ART. 5 - IL PATRIMONIO / ENTRATE |
Il patrimonio è costituito:
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ART. 6 - I SOCI |
I Soci della Scuola sono suddivisi in :
SOCI FONDATORI
Sono esentati dal pagamento della quota associativa salvo che non siano anche Soci Fondatori o Soci Ordinari.
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ART.7 - DOVERI-DIRITTI-AMMISSIONE-ESCLUSIONE DEI SOCI |
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Doveri:
Il recesso dalla condizione di Socio, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, comporta la decadenza da qualunque incarico conferitogli dall’associazione in organismi interni od esterni. |
ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE |
Gli organi statutari della Scuola sono :
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ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEA |
L’Assemblea è costituita dai Soci che hanno diritto di intervenire alla stessa. E' l'organo sovrano e deliberativo della Scuola. E' composta da tutti i soci, fondatori e ordinari, con diritto di voto, e dai soci di diritto e onorari, senza diritto di voto.
E’ convocata dal Presidente in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia motivata richiesta al Presidente, per iscritto, un terzo dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. |
ART. 10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA |
Sono compiti dell’assemblea:
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ART 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, dei quali tre sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente e quattro sono eletti dall’Assemblea. |
ART.12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
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ART. 13 - COMPENSI AI SOCI |
Ai membri del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico e un compenso per la carica ricoperta e l’attività svolta. Ad ogni socio che per incarico del Consiglio Direttivo, svolga attività utili per il raggiungimento degli scopi societari, spetta un compenso da stabilire volta per volta. |
ART. 14 - IL PRESIDENTE |
Il Presidente della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. |
ART. 15 - IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO |
| Il Segretario della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario sovraintende alla gestione economico-finanziaria della Scuola secondo le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, procede alla riscossione ed ai pagamenti ed a ogni atto concernente erogazione di spesa, movimento ed impiego di fondi. In caso di assenza od impedimento subentra il Presidente o il Vicepresidente. Il Segretario predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea. |
ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri tutti nominati dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. |
ART. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI |
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Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri tutti nominati dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Proboviri:
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ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA SCUOLA |
La Scuola viene sciolta per decisione dei soci riuniti in un’assemblea appositamente convocata con le maggioranze di cui all’art.9. |
ART. 19 |
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti. |